Art. 19 — Tasso annuo effettivo globale
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E' denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale le modalita' da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
