L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture;
  • b)dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalita' d'uso previste.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art38 · fonte su Normattiva