Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993
Art. 12 — Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega)
L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
- b)dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;
- c)dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
- d)saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno altresi' attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;
- e)dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
