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Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunita' europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.

Testo in vigore dal 4 marzo 1994 al 22 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art15 · fonte su Normattiva