Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993
Art. 15 — Liberalizzazione dei voli intercomunitari
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Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunita' europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.
Testo in vigore dal 4 marzo 1994 al 22 maggio 1998
