Art. 57 — Aiuti di Stato
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Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarieta' d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunita', anche in applicazione dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1996 al 19 gennaio 2013
