Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997

Art. 53 — Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)

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In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

  • a)conformita' alle norme EN 45011;
  • b)disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
  • c)adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c). Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
  • a)perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
  • b)violazione della normativa comunitaria in materia;
  • c)mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)". La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo e' presentata:
  • a)per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;
  • b)per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorita' pubbliche designate competenti per territorio tra loro co- ordinate. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio- assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca ai sensi del comma 3. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 7 maggio 1998 al 2 febbraio 2000

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