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Le sovvenzioni di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 1 saranno assoggettate alle revisioni previsto dagli articoli 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237, con inclusione:
- 1)di una quota annua di ammortamento e interessi a copertura degli oneri restati a carico del concessionario perche' non coperti dal contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 e dalle somme effettivamente ricavate dallo sconto delle quote di sovvenzione destinate, sulla sovvenzione complessiva di cui al punto c) dell'articolo stesso, al servizio di ammortamento ed interessi della spesa prevista al netto del contributo statale;
- 2)di una quota annua di ammortamento ed interessi del disavanzo complessivo di esercizio, partite finanziarie comprese, rimaste a carico del concessionario sino alla data di decorrenza della sovvenzione prevista al punto b) del precedente articolo 1. Valgono per le dette quote le disposizioni di cui all'ultima parte dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
