Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati. I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge possono essere corrisposti, integralmente o parzialmente, in capitale con le modalita' stabilite dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752. I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 possono essere liquidati per quote non inferiori ad un decimo in' proporzione dei lavori eseguiti o del materiale mobile e d'esercizio gia' costruito o approvvigionato. I contributi di cui allo stesso art. 3 possono essere messi a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. Possono essere parimenti messe a disposizione per operazioni finanziarie le quote delle sovvenzioni di esercizio attribuite all'ammortamento dei disavanzi di cui all'art. 5, secondo comma, e all'art. 6, lettera h), previa trasformazione in sei annualita' posticipate della quota di sovvenzione anzidetta.
Testo vigente dal 25 settembre 1952
