Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della, legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Detta sovvenzione sara' assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
Testo vigente dal 17 maggio 1961
