Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Male' autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1° novembre 1952, n. 1349, il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, e' elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo e' autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.

Testo vigente dal 8 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-23;666~art1 · fonte del testo