Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I limiti massimi di lire 800.000, 600.000 e 1.400.000 a chilometro, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le variazioni delle sovvenzioni in sede di applicazione dell'art. 1 della legge stessa, potranno essere superati, ai fini della definitiva determinazione di dette sovvenzioni in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal Ministro per i trasporti a norma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-07;237~art4 · fonte del testo