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Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla Societa' anonima per le ferrovie del Sud-est per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio 1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1 della legge medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire 2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse. Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle linee automobilistiche in con cessione alla Societa' medesima nella penisola Salentina, sostituiscono quelle accordate con l'art. 16 dell'atto di concessione 14 ottobre 1931, approvato con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, e saranno assoggettate soltanto alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
