Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1957 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, in 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1° luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per la effettiva esecuzione delle opere per le quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 20 luglio 1938, n. 1121. Detti sussidi integrativi saranno ripetibili nel corso della concessione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, per la parte eccedente l'importo delle sovvenzioni assentibili entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-02-21;88~art3 · fonte del testo