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La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, fissata entro il termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge stessa od in quello prorogato ai sensi dell'art. 8, comma secondo. La medesima decorrenza e' assunta per la determinazione della scadenza della concessione anche agli effetti della proroga di cui all'art. 9, comma primo.
Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
