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A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, in 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1° luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per la effettiva esecuzione delle opere per le quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del regio decreto-legge 20 luglio 1938, n. 1121. Detti sussidi integrativi saranno ripetibili nel corso della concessione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, per la parte eccedente l'importo delle sovvenzioni assentibili entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
