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Sui provvedimenti da adottare ai sensi del precedente articolo 2 sara' in ogni caso preventivamente sentita la regione Campania che si pronuncera' entro 30 giorni dalla richiesta. I programmi di ammodernamento e di potenziamento della ferrovia Alifana nonche' quelli delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, finanziati dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, saranno approvati previa presentazione di un piano unitario. Il Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, puo' promuovere, d'intesa con la regione Campania, il raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli.

Testo in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;86~art3 · fonte del testo