Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo di lire 63 miliardi, fermo restando che i pagamenti, cui si fara' luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e delle forniture previsti, non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di: lire 5 miliardi per il 1977; lire 8 miliardi per il 1978; lire 15 miliardi per il 1979; lire 15 miliardi per il 1980; lire 20 miliardi per il 1981.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-16;86~art4 · fonte del testo