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Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo di lire 63 miliardi, fermo restando che i pagamenti, cui si fara' luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e delle forniture previsti, non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di: lire 5 miliardi per il 1977; lire 8 miliardi per il 1978; lire 15 miliardi per il 1979; lire 15 miliardi per il 1980; lire 20 miliardi per il 1981.
Testo in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
