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Una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le opere previste dai progetti di cui all'articolo 2, pari a non meno del 40 per cento dello stanziamento complessivo, sara' riservata agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare.

Testo in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;86~art5 · fonte del testo