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La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.

Testo in vigore dal 15 luglio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-07-01;553~art4 · fonte del testo