[1]La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

[2]Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art21 · fonte del testo