[1]La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
[3]Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 640
1Il Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 640 ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e' ridotto a un mese. La riduzione non si applica se al momento della entrata in vigore del codice il termine e' cominciato a decorrere".
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318
2Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 ha disposto (con l'art. 115, comma 1 dell'Allegato) che "Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese".
Testo vigente dal 19 aprile 1942
