La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalita' di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art22 · fonte del testo