[1]Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

[2]1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

[3]2° se le persone unite in matrimonio risultino gia' legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

[4]3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermita' di mente. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del, codice civile".

Testo vigente dal 11 febbraio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 16/1982

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1982

    Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni, ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita` al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita` costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa. (Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

    Art. 3 cost. · Art. 84 c.c. · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 11 febbraio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del, codice civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art12 · fonte del testo