[1]Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

[2]La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sara' celebrato.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art6 · fonte del testo