Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 176/1973

    Parametro
    11 dicembre 1973

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 ' dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione, in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt…

    Art. 7 cost. · Art. 138 cost. · Art. 5 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 17 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art5 · fonte del testo