[1]Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

[2]L'atto di matrimonio e' compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio e' stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art8 · fonte del testo