[1]L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
[2]il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
[3]il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
[4]il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;
[5]il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
[6]L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.
Testo vigente dal 8 giugno 1929
