[1]L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

[2]il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

[3]il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

[4]il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

[5]il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

[6]L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art9 · fonte del testo