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Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' sostituito dal seguente: "2. Alle spese di cui ai capitoli numeri 1539 e 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato".

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 22 dicembre 2008

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