Art. 20 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19) ((2. Alle spese di cui ai capitoli numeri 1539 e 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato))
Testo vigente dal 26 novembre 1989
