Art. 3 — Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
I commi 2 e 12 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti: "2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informazioni del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.". "12. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277, 3283, 3286 e 3287 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.".
Testo vigente dal 26 settembre 1995
