All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono aggiunti i seguenti commi: "16-bis. In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, concernente il regolamento sull'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ed i pertinenti capitoli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali, iscritti nelle relative rubriche degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed Aziende autonome. 16-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 16-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionale di lavoro del personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale medesimo.".

Testo vigente dal 26 settembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-09-21;399~art4 · fonte su Normattiva