I commi 4, 10 e 18 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 130.000 miliardi.". "10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti rispettivamente, in lire 3.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 125 miliardi.". "18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 6879, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.". All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, e' aggiunto il seguente comma: "22-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".

Testo vigente dal 26 settembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-09-21;399~art2 · fonte su Normattiva