Art. 111-bis

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[1]La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice e' quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1 gennaio 2004. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla societa' di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

[2]((Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.))

Testo vigente dal 30 settembre 2008 al 13 novembre 2012 · versione 28 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art111bis · fonte su Normattiva