Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e' stabilito negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva