Art. 256
[1]Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
[3]Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva