Art. 256

[1]Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

[3]Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art256 · fonte su Normattiva