Art. 394
[1]Sono abrogato tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico od incompatibili.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia,
[3]Imperatore d'Etiopia:
[4]Il Ministro per i lavori pubblici:
[5]Cobolli-Gigli
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva