Art. 231 — Albo degli esperti
[1]Finche' non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti nell'articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la legge precedente.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[3]Imperatore d'Etiopia
[4]Il Ministro per la grazia e giustizia
[5]GRANDI
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva