Art. 23
[1]Pubblicazione dell'avviso d'asta
[2]Entro il 15 giugno l'avviso d'asta, a cura dell'intendente di finanza, e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e affisso, per la durata di sette giorni, agli albi pretori del comune per la cui esattoria si procede all'appalto e del comune capoluogo di provincia nonche' negli altri luoghi eventualmente stabiliti dall'intendente. Le province ed i comuni sono obbligati ad eseguire gratuitamente la pubblicazione e le affissioni prescritte dal comma precedente ed a rilasciare i relativi certificati. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva