Art. 92
[1]Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui ai ((capi V, VI e VII)) del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della societa' nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
[2]Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.
[3]Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa'.
[4]All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.
[5]Il compenso dell'amministratore giudiziario e' determinato dal tribunale.
Testo vigente dal 16 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva