Art. 92

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[1]Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della societa' nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

[2]Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.

[3]Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa'.

[4]All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.

[5]Il compenso dell'amministratore giudiziario e' determinato dal tribunale.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 16 marzo 2019 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art92 · fonte su Normattiva