Art. 92
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
[2]Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
[3]Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
[4]Se, trattandosi di societa', sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
[5]Il compenso dell'amministratore e' determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva