Art. 103 — Termine per l'intimazione al testimone
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[1]L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
[2]Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva