Art. 103Termine per l'intimazione al testimone

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[1]L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

[2]Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art103 · fonte su Normattiva