Art. 146 — Albo dei consulenti tecnici
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[1]Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone un accertamento tecnico a mezzo dell'ispettorato corporativo, a norma dell'articolo 442 del codice, fissa il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento.
[2]L'ordinanza del giudice e' notificata a cura del cancelliere al capo dell'ispettorato corporativo competente, il quale nomina il funzionario delegato all'accertamento e ne comunica il nome al cancelliere stesso.
[3]Il delegato all'accertamento, almeno quattro giorni prima, deve dare a mezzo del cancelliere comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo in cui procedera' all'accertamento.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva