Art. 146Albo dei consulenti tecnici

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[1]Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone un accertamento tecnico a mezzo dell'ispettorato corporativo, a norma dell'articolo 442 del codice, fissa il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento.

[2]L'ordinanza del giudice e' notificata a cura del cancelliere al capo dell'ispettorato corporativo competente, il quale nomina il funzionario delegato all'accertamento e ne comunica il nome al cancelliere stesso.

[3]Il delegato all'accertamento, almeno quattro giorni prima, deve dare a mezzo del cancelliere comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo in cui procedera' all'accertamento.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art146 · fonte su Normattiva