Art. 15
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[1]Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
[2]Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
[3]Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
[4]Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva