Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →
[1]Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
[2]((Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
- 1)comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2)possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
- 3)aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private)). 53
[3]Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
[4]Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
[5]Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 2021, n. 206
53La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2022 · versione 47 su Normattiva