Art. 151 — Riunione di procedimenti
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[1]L'istanza per la rimessione della decisione della causa ai consulenti tecnici, a norma dell'articolo 455 del codice, si propone con dichiarazione orale davanti al giudice istruttore.
[2]Il giudice istruttore, se ritiene che la decisione possa essere rimessa ai consulenti tecnici, invita le parti a prendere le conclusioni che intendono sottoporre ai consulenti e quindi pronuncia l'ordinanza prevista nell'articolo 455 secondo comma del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva