Art. 151 — Riunione di procedimenti
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[1]((La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.
[2]Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite)).
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 2 marzo 2006 · versione 5 su Normattiva