Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura
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[1]Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:
- 1)ruolo generale degli affari contenziosi civili;
- 2)rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
- 3)ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;
- 4)ruolo generale degli affari civili non contenziosi;
- 5)rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;
- 6)ruolo generale delle esecuzioni;
- 7)rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
- 8)registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
- 9)registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 10)registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
- 11)registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
- 12)registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
- 13)registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.
[2]Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva