Art. 32 — Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione
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[1]Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri:
- 1)ruolo generale degli affari civili;
- 2)rubrica alfabetica generale degli affari civili;
- 3)ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
- 4)registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
- 5)registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 6)registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
- 7)registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
- 8)registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.
[2]Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte o da un consigliere da lui delegato, tranne quello indicato nel numero 6, che deve essere numerato e vidimato dal procuratore generale del Re Imperatore o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva